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sabato 19 maggio 2018

SARÀ DEMOLITO A SPESE DI COSTA BIOENERGIE L'ACCESSO ABUSIVO AL DEPOSITO GPL

Nuovo capitolo della saga infinita riguardante il deposito di gpl in ultimazione a Val da Rio. Il Comune, tramite il dirigente del settore Urbanistica Gianni Favaretto, ha emesso una determina in cui si accerta l'inottemperanza di Costa Bioenergie alla demolizione di un accesso carraio da via Maestri del Lavoro, realizzato attraverso la bonifica di parte di uno scolo su area demaniale e la creazione di una superficie carrabile di 250 mq. Tale opera è stata concretata in assenza di SCIA e di autorizzazione paesaggistica ambientale.
Nel luglio 2007 Costa Bioenergie aveva presentato domanda di sanatoria, negata dal Comune il 20 marzo scorso; la ditta fidentina, dopo aver ricevuto l'istanza per la remissione in pristino dei luoghi il 12 aprile, non ha provveduto a farlo, come accertato tre giorni fa dai tecnici comunali. Pertanto la determina firmata dall'architetto Favaretto prende atto dell'inottemperanza e automaticamente dà il via all'esecuzione dell'abbattimento: sarà la Sovrintendenza a procedere d'ufficio, per mezzo del Prefetto, con le spese a carico di Costa Bioenergie. Frattanto si attende la sentenza del TAR del Veneto che il 10 maggio ha esaminato il ricorso dell'azienda avverso l'ordinanza comunale di chiusura dei lavori.

1 commento:

  1. ESECUZIONE DELL'ABBATTIMENTO SECONDO il D.Lgs. n. 42/2004 - ART. 167, COMMA 3

    Art. 167. Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria (articolo così sostituito dall'art. 27 del d.lgs. n. 157 del 2006)
    Comma 3.
    In caso di inottemperanza, l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese. Laddove l'autorità amministrativa preposta alla tutela paesaggistica non provveda d'ufficio, il direttore regionale competente, su richiesta della medesima autorità amministrativa ovvero, decorsi centottanta giorni dall'accertamento dell'illecito, previa diffida alla suddetta autorità competente a provvedervi nei successivi trenta giorni, procede alla demolizione avvalendosi dell'apposito servizio tecnico-operativo del Ministero, ovvero delle modalità previste dall'articolo 41 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, a seguito di apposita convenzione che può essere stipulata d'intesa tra il Ministero e il Ministero della difesa.
    (articolo così modificato dall'art. 3, del d.lgs. n. 63 del 2008)

    Quindi, campa cavallo per la demolizione!

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